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venerdì 9 luglio 2010

Da oggi in vigore la nuova direttiva europea sul risparmio enrgetico in edilizia

DIRETTIVA 2010/31/UE
Fonte anit:

Le principali novità:
Evoluzione delle direttive sulla prestazione energetica (Introduzione, comma 1 – stralcio)
“La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è stata modificata. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione” (con la direttiva 2010/31/UE, ndr).
Risparmio energetico in edilizia inattuato (Introduzione, comma 7 – stralcio)
“È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.”
Nuovi limiti in un’ottica costi/benefici (Art.4 - stralcio)
“Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato
Edifici a energia quasi zero (Artt. 9 e 2 – stralcio)
“Gli Stati membri provvedono affinché:
a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
b. a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero”
Con edificio a energia quasi zero si intende “un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I (ovvero tenendo conto dei consumi legati al riscaldamento, rinfrescamenti, ventilazione, illuminazione, produzione ACS, ndr). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.
Certificazione energetica: indipendente e soggetta a controlli (Artt. 17 e 18 e Allegato II – stralcio)
“Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.”
“Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria”.

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