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lunedì 9 marzo 2009

Decreti attuativi DLGS 192/05 - Finalmente il primo!

L'ultimo consiglio dei Ministri ha finalmente portato alla luce il primo dei decreti attuativi del D. Lgs. 192/05, cominciando a "tappare" un'enorme falla normativa che si era creata dall'emanazione del 192.
Dalla bozza di Decreto in mio possesso riporto le novità salienti:
1) Viene introdotta la "Trasmittanza termica periodica" che individua la capacità di una struttura di sfasare ed attenuale il flusso termico che la attraversa nell'arco della giornata;
2) Viene approvato definitavamente l'uso delle UNI TS 11300-1/2;
3) Per le nuove costruzioni cade l'obbligo di verifica che le trasmittanze temiche delle strutture edili non si discostino di più del 30% dai valori limite e del rendimento globale dell'impianto; Rimane l'obbligo della verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale EPci;
4) Per le nuove costruzioni viene introdotto l'obbligo di verifica del fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio "Epe,invol". Tale indice non deve superare i valori indicati nel decreto;
5) Viene vietata negli edifici esistenti con più di 4 unità abitative e per quelli con potenza maggiore a 100 kW, il passaggio da impianto centralizzato ad impianto autonomo;
6) In caso di ristrutturazioni di edifici con più di 4 unità abitative è obbligatoria l'introduzione della contabilizzazione e della termoregolazione per ogni untà abitativa (salvo impedimenti);
7) Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni ove vengano installati generatori alimentati da biomasse, non va verificato l'EPci ma i diversi valori di trasmittanza delle strutture che compongono l'involucro edilizio;
8) Viene introdotto l'obbligo di trattare l'acqua con addolcitori o trattamenti chimici di condizionamento per impianti con durezza temporanea maggiore di 25° francesi (nel caso di assenza di produzione di acqua calda sanitaria) e maggiore di 15° francesi (nel caso di presenza di produzione di acs);
9) Per gli edifici pubblici di nuova costruzione o ristrutturazione, i limiti di trasmittanza sono più severi del 10% e il rendimento limite dell'impianto va calcolato con altra formula;
10) Obbligo di impianto centralizzato termico ed estivo (ove previsto) per gli edifici pubblici;
11) Nelle località con irradianza maggiore a 290 W/mq, le strutture verticali devono avere massa superficiale superiore a 230 kg/mq o in alternativa devono possedere valore di trasmittanza periodica inferiore a 0,12 W/mK;
12) Nelle località del punto precedente, le strutture orizzontali/inclinate opache devono avere valore di tramittanza termica periodica inferiore a 0,20 W/mK;
13) In alternativa alle precedenti valutazioni, possono essere utilizzate tecniche innovative come le coperture verdi;
14) Obbligo (tranne edifici E.6 e E.8) di utilizzo di sistemi schermanti esterni (tranne impedimentnti tecnici od economici). Diventa non obbligatorio nel caso di presenza di vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5;
15) Nel caso di ristrutturazioni è obbligatorio l'utilizzo di pellicole o altri sistemi flitranti/schermanti per ridurre l'apporto di calore per irraggiamento; diventa non aobbligatorio se in presenza di vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5;
16) Obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili in grado di coprire il 50% (20 nei centri storici) del fabbisogno di produzione di acs;
17) Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici nelle nuove costruzioni (ma il Decreto milleproroghe ha posticipato l'obbligo dei comuni di aggiornare i propri regolamenti edilizi al 1/1/2010).

La bozza di decreto e la relazione illustrativa la trovate nei seguenti link:
Decreto
Relazione

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Salve, mi chiamo Franco Cortoli e vivo in un condominio di 50 famiglie.
Ho visto uno spot in tv di contabilizzazione con la possibilità di detrazioni fiscali fino al 55 e volevo parlarne all'amministratore. per ottenerne tante è necessario anche sostituire la vecchia caldaia giusto?

emacalle ha detto...

Buongiorno, Franco. Si la detrazione del 55% è dovuta solo nel caso di sostituzione del generatore di calore con uno a condensazione o con altri generatori ad alta efficienza (es. pompe di calore) con la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Molte ditte offrono tali interventi a "costi zero". In pratica per un tot di anni i condomini continuano a pagare le stesse bollette e la ditta che ha eseguito l'intervento si ripaga tramite il risparmio energetico che gli consente l'impianto. Al fine della detrazione dovrete procurarvi un tecnico iscritto all'albo che vi predisponga la documentazione richiesta. Nel caso tale condominio sia in Veneto, sono disponibile a redarvi un preventivo. Saluti