"Aliquote diverse in base al risparmio energetico ottenuto con l'intervento effettuato dal 36% al 55%".
Fonte: Il sole 24 ore
Tre anni non sono bastati. E infatti al governo si pensa a una proroga, premiando con l'aliquota del 55% gli interventi che presentano il miglior rapporto tra costo dell'intervento e risparmio energetico realizzato. Gli altri, invece, potrebbero passare al 36 per cento.
La voglia di risparmio energetico e di risparmio fiscale sono cresciute insieme e non si tratta solo di soldi: c'è chi ha investito somme considerevoli per creare un valore immobiliare ma anche per conciliarlo con una vocazione "verde" che è diventata patrimonio di molti.
Non c'è soltanto l'architetto ecologista o il finanziere d'assalto che vuole acquistare crediti etici; quando si arriva a superare gli 8 miliardi d'investimento per quasi 600mila interventi in tre anni (mancano ancora i dati 2010 ma l'investimento dovrebbe salire a 11,1 miliardi) è evidente che l'idea è diventata costume sociale. Il problema è che, stando alla legge, entro il 31 dicembre dovrebbero essere effettuati gli ultimi bonifici: quelli successivi non saranno più detraibili (si veda l'altro articolo nella pagina).
La risposta, negli scorsi mesi, era stata argomentata con gli eccessivi costi erariali dell'agevolazione. E in effetti, a fronte di una spesa di 110 euro Iva compresa e una detrazione di 60,5 euro, il recupero si presenta difficile: al netto dei 10 euro di Iva, nessuna impresa paga imposte sul reddito pari al 50% del fatturato. Una parte del vantaggio erariale consiste nell'emersione di alcune imprese che sono state spinte a fatturare, magari per la prima volta in vita loro.
Ma la ragione profonda del provvedimento è quella del risparmio energetico, come evidenzia Stefano Saglia, sottosegretario allo Sviluppo economico, incaricato di occuparsi della questione: «Come ministero puntiamo alla proroga, che s'inquadra nelle politiche per l'efficienza energetica, anche perché non possiamo dimenticare gli obblighi europei, che prevedono la riduzione dei consumi del 20% entro il 2020. Cerchiamo di farlo attraverso tre politiche: i certificati bianchi, gli standard per la certificazione energetica degli edifici e, naturalmente, il 55 per cento».
L'ostacolo – dice Saglia – è il costo per l'erario: «Anche se, in sintonia con l'Economia, la proroga dovrebbe essere inserita nel decreto di fine anno, l'ex milleproroghe. Del resto l'agevolazione è in vigore dal 2007, ha prodotto investimenti per 11 miliardi e un mancato gettito per 6 miliardi, contro un un incremento delle entrate di 3,2 miliardi e un risparmio in bolletta di 3 miliardi. In sostanza, si andrebbe in pari, senza contare che se non certifichiamo questi risparmi in bolletta l'Unione europea ci multa».
Resterebbe, a questo punto, la definizione della ristrutturazione dell'agevolazione: «La maggior parte del peso è dato dagli infissi», dice Saglia. Ed è proprio il tipo di intervento che costa di più: 2,82 euro (nel 2008) per ogni kWh annuo risparmiato, a fronte di di una riqualificazione energetica globale (1,09 euro/kWh) o una caldaia ad alto rendimento (1,12 euro/kWh). Si tratta di 495 GWh annui risparmiati con 131.500 interventi, ciascuno del costo medio 12.400 euro e un risparmio medio di 2,56 MWh annui. Un nuovo impianto termico ad alta efficienza fa risparmiare quattro volte tanto e costa praticamente lo stesso. «È una forzatura», ribatte Pietro Gimelli, direttore generale Uncsaal (produttori di infissi): «Il serramento porta un risparmio energetico minore ma è una spesa fattibile per tutti. In quanti potrebbero decidere l'investimento per un cappotto termico?».
«L'obiettivo – dice Saglia – è un impatto sui conti pubblici con 150 milioni di euro. Si cercherà di fare una riduzione di aliquota per i prodotti con minor rendimento energetico a fronte della spesa. E stiamo valutando anche una gradualità delle aliquote di detrazione da applicare in base al numero di metri quadrati interessati dai lavori. In ogni caso, entro novembre saremo in grado di definire la questione».
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venerdì 5 novembre 2010
venerdì 8 ottobre 2010
Qualche speranza per la proroga del 55%...
0/09/2010 - Gli uffici tecnici del Ministero dello Sviluppo economico proporranno ai Ministri competenti una proroga della detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici - in scadenza il 31 dicembre 2010 - e una ricalibratura della misura che, con l’esperienza di questi anni, promuova maggiormente gli interventi più efficaci in termini di risparmio energetico e riduca l’onere per lo Stato.
Lo ha confermato alla redazione di Edilportale, Roberto Moneta, funzionario del Dipartimento Energia del Ministero per lo Sviluppo Economico, dopo averlo annunciato ad un workshop sulla “sfida energetica”, organizzato la scorsa settimana dall’Ance. Per il momento - ha precisato Moneta alla nostra redazione - si tratta una proposta tecnica da porre all’attenzione dei decisori pubblici.
Un'apertura che fa ben sperare le organizzazioni del settore delle costruzioni, che hanno nuovamente chiesto al Governo di prorogare la detrazione fiscale del 55%: l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Industrie, Prodotti, Impianti e Servizi per le Costruzioni (FINCO) ritengono indispensabile e urgente prorogare la detrazione oltre il 2010.
Nel corso dell'incontro, il Vice Presidente dell'Ance, Piero Torretta, ha ricordato che l’incentivazione del 55% ha permesso di avviare la riqualificazione energetica del patrimonio esistente ( 27 milioni di alloggi) con un consumo medio di 180-200 kwh/mq anno.
Sebbene nei tre anni di applicazione la detrazione ha consentito di raggiunger solo il 10% dell'obiettivo di risparmio energetico fissato dal Piano d’Azione nazionale al 2016 (4.500 GW rispetto ai 42.000), è indispensabile - ha affermato Torretta - prevedere una proroga della sua vigenza, rimodulando però il beneficio in modo da “premiare” gli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere un significativo risparmio energetico.
Occorre - secondo il Vice Presidente Ance - superare la logica dell’intervento sul singolo componente sostituito o installato (infissi, caldaie, pannelli solari), poiché spesso questo non ha assicurato un effettivo conseguimento di risparmio energetico dell’intero immobile, riservando l’agevolazione agli interventi che, indipendentemente dai singoli componenti, riducano il fabbisogno di energia dell’immobile rispetto a valori prestabiliti (si ipotizza il limite del rendimento definito dal Dlgs 192/2005 che corrisponderebbe al 50% del consumo medio del patrimonio esistente). Le risorse finanziarie per la detrazione del 55% potrebbero essere reperite sia utilizzando una parte del prelievo applicato al consumo elettrico che oggi incentiva le fonti rinnovabili, sia istituendo un Fondo alimentato dal prelievo sui consumi di energia da fonte fossile (Carbon Tax).
Anche FINCO chiede all’Esecutivo indicazioni riguardo alla riconferma del 55% per i prossimi anni. La detrazione del 55% in quattro anni - si legge in comunicato di FINCO - ha prodotto circa 600.000 interventi di riqualificazione energetica per un risparmio di circa 4.500 Gw, contribuendo a innescare cambiamenti epocali e trasversali nel comparto italiano del risparmio energetico. “Cosa avverrà per il 2011?” si chiede Libero Ravaioli - Consigliere incaricato FINCO per l’Europa, e Vice Presidente CEPMC (Confederazione Europea dei Produttori dei Materiali da Costruzione).
Un recente studio dell’Ufficio Studi Economici Uncsaal, in collaborazione con l’Università di Lugano, ha evidenziato che senza il 55%, solo nel settore dei serramenti, l’intero comparto italiano si ridimensionerà di circa un miliardo di euro, con la conseguente chiusura di centinaia di aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Rinnovare il 55% oltre il 2010 - continua Ravaioli - non significa soltanto dare respiro alle industrie ancora in crisi, incentivare “consumi intelligenti” da parte dei proprietari di case, “moralizzare” un mercato delle costruzioni ancora caratterizzato da sacche di “grigio” o di “nero”, ma significa anche risparmiare migliaia di Gw e preservare l’atmosfera da tonnellate di emissioni nocive. Inoltre, spiega FINCO, il 55% è solo apparentemente una voce di spesa, perché in 4 anni il ritorno per il Sistema Paese di questa misura è di quasi 4 miliardi di euro superiore alla cifra spesa, o meglio non incamerata, dallo Stato.
Lo ha confermato alla redazione di Edilportale, Roberto Moneta, funzionario del Dipartimento Energia del Ministero per lo Sviluppo Economico, dopo averlo annunciato ad un workshop sulla “sfida energetica”, organizzato la scorsa settimana dall’Ance. Per il momento - ha precisato Moneta alla nostra redazione - si tratta una proposta tecnica da porre all’attenzione dei decisori pubblici.
Un'apertura che fa ben sperare le organizzazioni del settore delle costruzioni, che hanno nuovamente chiesto al Governo di prorogare la detrazione fiscale del 55%: l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Industrie, Prodotti, Impianti e Servizi per le Costruzioni (FINCO) ritengono indispensabile e urgente prorogare la detrazione oltre il 2010.
Nel corso dell'incontro, il Vice Presidente dell'Ance, Piero Torretta, ha ricordato che l’incentivazione del 55% ha permesso di avviare la riqualificazione energetica del patrimonio esistente ( 27 milioni di alloggi) con un consumo medio di 180-200 kwh/mq anno.
Sebbene nei tre anni di applicazione la detrazione ha consentito di raggiunger solo il 10% dell'obiettivo di risparmio energetico fissato dal Piano d’Azione nazionale al 2016 (4.500 GW rispetto ai 42.000), è indispensabile - ha affermato Torretta - prevedere una proroga della sua vigenza, rimodulando però il beneficio in modo da “premiare” gli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere un significativo risparmio energetico.
Occorre - secondo il Vice Presidente Ance - superare la logica dell’intervento sul singolo componente sostituito o installato (infissi, caldaie, pannelli solari), poiché spesso questo non ha assicurato un effettivo conseguimento di risparmio energetico dell’intero immobile, riservando l’agevolazione agli interventi che, indipendentemente dai singoli componenti, riducano il fabbisogno di energia dell’immobile rispetto a valori prestabiliti (si ipotizza il limite del rendimento definito dal Dlgs 192/2005 che corrisponderebbe al 50% del consumo medio del patrimonio esistente). Le risorse finanziarie per la detrazione del 55% potrebbero essere reperite sia utilizzando una parte del prelievo applicato al consumo elettrico che oggi incentiva le fonti rinnovabili, sia istituendo un Fondo alimentato dal prelievo sui consumi di energia da fonte fossile (Carbon Tax).
Anche FINCO chiede all’Esecutivo indicazioni riguardo alla riconferma del 55% per i prossimi anni. La detrazione del 55% in quattro anni - si legge in comunicato di FINCO - ha prodotto circa 600.000 interventi di riqualificazione energetica per un risparmio di circa 4.500 Gw, contribuendo a innescare cambiamenti epocali e trasversali nel comparto italiano del risparmio energetico. “Cosa avverrà per il 2011?” si chiede Libero Ravaioli - Consigliere incaricato FINCO per l’Europa, e Vice Presidente CEPMC (Confederazione Europea dei Produttori dei Materiali da Costruzione).
Un recente studio dell’Ufficio Studi Economici Uncsaal, in collaborazione con l’Università di Lugano, ha evidenziato che senza il 55%, solo nel settore dei serramenti, l’intero comparto italiano si ridimensionerà di circa un miliardo di euro, con la conseguente chiusura di centinaia di aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro. Rinnovare il 55% oltre il 2010 - continua Ravaioli - non significa soltanto dare respiro alle industrie ancora in crisi, incentivare “consumi intelligenti” da parte dei proprietari di case, “moralizzare” un mercato delle costruzioni ancora caratterizzato da sacche di “grigio” o di “nero”, ma significa anche risparmiare migliaia di Gw e preservare l’atmosfera da tonnellate di emissioni nocive. Inoltre, spiega FINCO, il 55% è solo apparentemente una voce di spesa, perché in 4 anni il ritorno per il Sistema Paese di questa misura è di quasi 4 miliardi di euro superiore alla cifra spesa, o meglio non incamerata, dallo Stato.
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55% 2011,
proroga 55%
lunedì 2 agosto 2010
Dal 2010 obbligatoria la certificazione acustica
Fonte: Edilportale
Arriveranno a breve sul tavolo del Consiglio dei Ministri due provvedimenti in materia di inquinament acustico. Si tratta di un decreto legislativo riguardante la classificazione dei requisiti acustici degli edifici e di un decreto legislativo relativo alle norme sull’inquinamento acustico.
Il decreto legislativo relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici definisce la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, nel rispetto della direttiva 2002/49/CE, allo scopo di migliorare le condizioni di comfort acustico all'interno degli edifici, introducendo la classificazione acustica degli ambienti abitativi e degli elementi costruttivi che li compongono.
Il decreto legislativo relativo alla classificazione dei requisiti acustici degli edifici definisce la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, nel rispetto della direttiva 2002/49/CE, allo scopo di migliorare le condizioni di comfort acustico all'interno degli edifici, introducendo la classificazione acustica degli ambienti abitativi e degli elementi costruttivi che li compongono.
Il decreto riguarda i nuovi interventi edilizi (nuove costruzioni e interventi sull’esistente) che dovranno essere realizzati al fine di minimizzare o ridurre la trasmissione del suono per via aerea, il rumore da impatto o il rumore prodotto da impianti interni all’edificio.
Sono escluse le costruzioni a destinazione agricola, artigianale, industriale, i locali e gli edifici pubblici destinati a spettacoli, gli ambienti di lavoro, ospedali e locali ad uso collettivo dotati di impianto di mascheramento sonoro.
Il provvedimento avrà effetto anche qualora non vengano emanati i criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti. Tali criteri saranno adottati con un decreto interministeriale (previsto all 'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n . 447) che, secondo la Legge Comunitaria 2009, arriverà in un secondo momento.
La classificazione acustica sarà obbligatoria, a partire dal 31 dicembre 2011 per i nuovi edifici, mentre per quelli esistenti sarà necessaria solo in caso di contenzioso o all’atto della compravendita. Sarà obbligatoria anche in caso di interventi di ristrutturazione volti a modificare gli elementi costruttivi e tecnici che possono compromettere la qualità acustica dell'ambiente abitativo.
Il decreto prevede che la qualità acustica sia perseguita attraverso un attento controllo di tutte le fasi di progettazione e di realizzazione del processo edilizio. La reale classe acustica sarà definita con verifiche a lavori ultimati e la classificazione acustica delle unità immobiliari di nuovi edifici sarà riportata nell’atto di compravendita, analogamente alla certificazione energetica.
Per le modalità e i criteri di classificazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica, il decreto rinvia alla norma UNI 11367/2010, appena pubblicata.
Dal 1° gennaio 2014 sarà obbligatorio assicurare il livello di comfort minimo, definito dalla classe II, per ottenere l’abitabilità o l’agibilità delle unità immobiliari. Inoltre, nella progettazione acustica delle facciate occorrerà rispettare determinati requisiti, tenendo conto dell’eventuale zonizzazione acustica del territorio comunale e le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, al fine di garantire il livello mirino di comfort acustico all’interno delle unità immobiliari. Gli ospedali, le scuole e le strutture similari devono rispettare limiti particolari. Anche in tal caso il valore limite dell’'isolamento di facciata è definito in funzione della classificazione acustica comunale.
La classificazione acustica sarà obbligatoria, a partire dal 31 dicembre 2011 per i nuovi edifici, mentre per quelli esistenti sarà necessaria solo in caso di contenzioso o all’atto della compravendita. Sarà obbligatoria anche in caso di interventi di ristrutturazione volti a modificare gli elementi costruttivi e tecnici che possono compromettere la qualità acustica dell'ambiente abitativo.
Il decreto prevede che la qualità acustica sia perseguita attraverso un attento controllo di tutte le fasi di progettazione e di realizzazione del processo edilizio. La reale classe acustica sarà definita con verifiche a lavori ultimati e la classificazione acustica delle unità immobiliari di nuovi edifici sarà riportata nell’atto di compravendita, analogamente alla certificazione energetica.
Per le modalità e i criteri di classificazione acustica, di valutazione dei requisiti acustici e di verifica acustica, il decreto rinvia alla norma UNI 11367/2010, appena pubblicata.
Dal 1° gennaio 2014 sarà obbligatorio assicurare il livello di comfort minimo, definito dalla classe II, per ottenere l’abitabilità o l’agibilità delle unità immobiliari. Inoltre, nella progettazione acustica delle facciate occorrerà rispettare determinati requisiti, tenendo conto dell’eventuale zonizzazione acustica del territorio comunale e le fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, al fine di garantire il livello mirino di comfort acustico all’interno delle unità immobiliari. Gli ospedali, le scuole e le strutture similari devono rispettare limiti particolari. Anche in tal caso il valore limite dell’'isolamento di facciata è definito in funzione della classificazione acustica comunale.
La dichiarazione della classe acustica sarà fornita dal tecnico competente in acustica ambientale dopo che lo stesso avrà effettuato misure sull’unità immobiliare interessata.
Al fine di consentire l’adeguamento degli attuali processi costruttivi alle disposizioni introdotte dal testo, fino al 31 dicembre 2011 è ammessa la classificazione acustica su base volontaria.
Il decreto relativo all’inquinamento acustico, che modificherà la Legge 447/1995, e il Dlgs 194/2005, ha lo scopo di riordinare le norme vigenti in materia di rumore, coordinando la normativa nazionale e quella comunitaria. Vengono disciplinati i “piani di risanamento” e i “piani di contenimento e abbattimento del rumore” in ipotesi particolari di impatto paesaggistico ambientale: è regolamentato l’accesso al piano di classificazione acustica comunale e al piano comunale di risanamento acustico.
Il decreto prevede l’istituzione, presso l’ISPRA, del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore, le cui modalità organizzative saranno successivamente definite dal Ministro dell’Ambiente.
La nuova normativa dovrà essere emanata entro luglio 2010, come previsto dalla legge 46/2010 che ha modificato la Legge 88/2009.
Al fine di consentire l’adeguamento degli attuali processi costruttivi alle disposizioni introdotte dal testo, fino al 31 dicembre 2011 è ammessa la classificazione acustica su base volontaria.
Il decreto relativo all’inquinamento acustico, che modificherà la Legge 447/1995, e il Dlgs 194/2005, ha lo scopo di riordinare le norme vigenti in materia di rumore, coordinando la normativa nazionale e quella comunitaria. Vengono disciplinati i “piani di risanamento” e i “piani di contenimento e abbattimento del rumore” in ipotesi particolari di impatto paesaggistico ambientale: è regolamentato l’accesso al piano di classificazione acustica comunale e al piano comunale di risanamento acustico.
Il decreto prevede l’istituzione, presso l’ISPRA, del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore, le cui modalità organizzative saranno successivamente definite dal Ministro dell’Ambiente.
La nuova normativa dovrà essere emanata entro luglio 2010, come previsto dalla legge 46/2010 che ha modificato la Legge 88/2009.
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Certificazione acustica
venerdì 9 luglio 2010
Da oggi in vigore la nuova direttiva europea sul risparmio enrgetico in edilizia
DIRETTIVA 2010/31/UE
Fonte anit:
Le principali novità:
Evoluzione delle direttive sulla prestazione energetica (Introduzione, comma 1 – stralcio)
“La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è stata modificata. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione” (con la direttiva 2010/31/UE, ndr).
Risparmio energetico in edilizia inattuato (Introduzione, comma 7 – stralcio)
“È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.”
Nuovi limiti in un’ottica costi/benefici (Art.4 - stralcio)
“Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato”
Edifici a energia quasi zero (Artt. 9 e 2 – stralcio)
“Gli Stati membri provvedono affinché:
a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
b. a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero”
Con edificio a energia quasi zero si intende “un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I (ovvero tenendo conto dei consumi legati al riscaldamento, rinfrescamenti, ventilazione, illuminazione, produzione ACS, ndr). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.
Certificazione energetica: indipendente e soggetta a controlli (Artt. 17 e 18 e Allegato II – stralcio)
“Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.”
“Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria”.
Fonte anit:
Le principali novità:
Evoluzione delle direttive sulla prestazione energetica (Introduzione, comma 1 – stralcio)
“La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, è stata modificata. Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione” (con la direttiva 2010/31/UE, ndr).
Risparmio energetico in edilizia inattuato (Introduzione, comma 7 – stralcio)
“È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.”
Nuovi limiti in un’ottica costi/benefici (Art.4 - stralcio)
“Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato”
Edifici a energia quasi zero (Artt. 9 e 2 – stralcio)
“Gli Stati membri provvedono affinché:
a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
b. a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero”
Con edificio a energia quasi zero si intende “un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I (ovvero tenendo conto dei consumi legati al riscaldamento, rinfrescamenti, ventilazione, illuminazione, produzione ACS, ndr). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”.
Certificazione energetica: indipendente e soggetta a controlli (Artt. 17 e 18 e Allegato II – stralcio)
“Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.”
“Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell’allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria”.
lunedì 14 giugno 2010
Tratto da "www.edilportale.com"
L’articolo 6 prevede che nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni radicali, vengano adottati standard avanzati di risparmio idrico, utili anche a ridurre i consumi energetici.
Ricordiamo che a gennaio 2011 i Comuni dovranno inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. La scadenza era stata fissata al 1° gennaio 2009, poi differita al 1° gennaio 2010 e infine slittata al 1° gennaio 2011. [...]
Questa è un estratto del disegno di legge a firma del Sig.Roberto della Seta... qualcuno dovrebbe far notare al firmatario che l'obbligo previsto dall'art. 5 è già in vigore dal lontano 2005 ma praticamente non in vigore in quanto mancano da 5 anni i decreti attuativi e che non serve a niente quanto previsto dall'art. 5!!!
Risparmio energetico e fonti rinnovabili: nuovo ddl al Senato
[...] L’articolo 5 prevede, al comma 1, che negli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni radicali, almeno il 50% del fabbisogno energetico provenga da impianti alimentati da fonti rinnovabili (fatti salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali), e al comma 2, che tutti gli edifici di proprietà pubblica siano sottoposti entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad audit energetico-ambientale che ne accerti il rendimento energetico e definisca costi e tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare i consumi di energia primaria entro gli indici di prestazione energetica attualmente in vigore.L’articolo 6 prevede che nei nuovi edifici e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni radicali, vengano adottati standard avanzati di risparmio idrico, utili anche a ridurre i consumi energetici.
Ricordiamo che a gennaio 2011 i Comuni dovranno inserire nei propri regolamenti edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW. La scadenza era stata fissata al 1° gennaio 2009, poi differita al 1° gennaio 2010 e infine slittata al 1° gennaio 2011. [...]
Questa è un estratto del disegno di legge a firma del Sig.Roberto della Seta... qualcuno dovrebbe far notare al firmatario che l'obbligo previsto dall'art. 5 è già in vigore dal lontano 2005 ma praticamente non in vigore in quanto mancano da 5 anni i decreti attuativi e che non serve a niente quanto previsto dall'art. 5!!!
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Disegno legge rinnovabili
lunedì 31 maggio 2010
"Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire" ovvero: "Detrazioni del 55% ormai agli sgoccioli"
Interessante resoconto dell'Enea sui primi 3 anni di attuazione delle detrazioni del 55%. Spesi la bellezza di circa 8 miliardi di euro, eliminato una buona parte di "nero", risparmiati "tonnellate" di CO2, fatto girare soldi in settori in crisi ma.... niente proroghe in vista, costa troppo allo stato (cit. Tremonti)...
Ecco il link dove scaricare gli ottimi risultati ottenuta dalla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica: Sintesi Enea sulle detrazioni fiscali triennio 2007-2009
Ecco il link dove scaricare gli ottimi risultati ottenuta dalla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica: Sintesi Enea sulle detrazioni fiscali triennio 2007-2009
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Resoconto detrazioni 55%
venerdì 28 maggio 2010
Guida all'acquisto certificato: pratica guida dell'Adiconsum e del consoglio del noratiato sulla certificazione energetica
"Notariato e Associazioni dei Consumatori hanno dato vita alla sesta Guida per il Cittadino “Acquisto Certificato: agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili”, confermando la stabile e consolidata collaborazione a vantaggio della collettività.
Acquistare edifici “certificati” sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del risparmio energetico è sempre più importante dal punto di vista economico e sociale.
L'efficienza energetica della casa, in particolare, nella sua conduzione, climatizzazione, produzione di acqua calda, in generale nei suoi consumi, può contribuire a preservare l’ambiente consentendo nel contempo un non trascurabile risparmio. L’Europa prima e il legislatore nazionale poi, hanno dato vita a una normativa in materia di disciplina energetica degli edifici. La certificazione consente di conoscere la qualità di un immobile da acquistare e la spesa che si dovrà sostenere per la gestione energetica.
Per questo, già alla stipula del preliminare, un aspetto che merita attenzione e che viene spesso ignorato è quello relativo alla documentazione che deve essere consegnata dal venditore.
Essa dovrà indicare alcuni aspetti specifici sull'agibilità, la sicurezza degli impianti e la certificazione energetica, al fine di una più completa valutazione dell'immobile e, quindi, di un’adeguata tutela per l'acquirente. Anche la sesta Guida per il Cittadino, come le altre Guide della Collana, può essere richiesta al Consiglio Nazionale del Notariato e alle dodici Associazioni dei Consumatori che hanno partecipato alla sua realizzazione ed è disponibile sui rispettivi siti web."
Scarica la guida QUI
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