Google Search

Google

Spenderesti di più per l'acquisto di una nuova casa caratterizzata da basso consumo energetico?

lunedì 9 marzo 2009

Decreti attuativi DLGS 192/05 - Finalmente il primo!

L'ultimo consiglio dei Ministri ha finalmente portato alla luce il primo dei decreti attuativi del D. Lgs. 192/05, cominciando a "tappare" un'enorme falla normativa che si era creata dall'emanazione del 192.
Dalla bozza di Decreto in mio possesso riporto le novità salienti:
1) Viene introdotta la "Trasmittanza termica periodica" che individua la capacità di una struttura di sfasare ed attenuale il flusso termico che la attraversa nell'arco della giornata;
2) Viene approvato definitavamente l'uso delle UNI TS 11300-1/2;
3) Per le nuove costruzioni cade l'obbligo di verifica che le trasmittanze temiche delle strutture edili non si discostino di più del 30% dai valori limite e del rendimento globale dell'impianto; Rimane l'obbligo della verifica del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale EPci;
4) Per le nuove costruzioni viene introdotto l'obbligo di verifica del fabbisogno di energia primaria per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio "Epe,invol". Tale indice non deve superare i valori indicati nel decreto;
5) Viene vietata negli edifici esistenti con più di 4 unità abitative e per quelli con potenza maggiore a 100 kW, il passaggio da impianto centralizzato ad impianto autonomo;
6) In caso di ristrutturazioni di edifici con più di 4 unità abitative è obbligatoria l'introduzione della contabilizzazione e della termoregolazione per ogni untà abitativa (salvo impedimenti);
7) Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni ove vengano installati generatori alimentati da biomasse, non va verificato l'EPci ma i diversi valori di trasmittanza delle strutture che compongono l'involucro edilizio;
8) Viene introdotto l'obbligo di trattare l'acqua con addolcitori o trattamenti chimici di condizionamento per impianti con durezza temporanea maggiore di 25° francesi (nel caso di assenza di produzione di acqua calda sanitaria) e maggiore di 15° francesi (nel caso di presenza di produzione di acs);
9) Per gli edifici pubblici di nuova costruzione o ristrutturazione, i limiti di trasmittanza sono più severi del 10% e il rendimento limite dell'impianto va calcolato con altra formula;
10) Obbligo di impianto centralizzato termico ed estivo (ove previsto) per gli edifici pubblici;
11) Nelle località con irradianza maggiore a 290 W/mq, le strutture verticali devono avere massa superficiale superiore a 230 kg/mq o in alternativa devono possedere valore di trasmittanza periodica inferiore a 0,12 W/mK;
12) Nelle località del punto precedente, le strutture orizzontali/inclinate opache devono avere valore di tramittanza termica periodica inferiore a 0,20 W/mK;
13) In alternativa alle precedenti valutazioni, possono essere utilizzate tecniche innovative come le coperture verdi;
14) Obbligo (tranne edifici E.6 e E.8) di utilizzo di sistemi schermanti esterni (tranne impedimentnti tecnici od economici). Diventa non obbligatorio nel caso di presenza di vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5;
15) Nel caso di ristrutturazioni è obbligatorio l'utilizzo di pellicole o altri sistemi flitranti/schermanti per ridurre l'apporto di calore per irraggiamento; diventa non aobbligatorio se in presenza di vetrate con fattore solare minore o uguale a 0,5;
16) Obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili in grado di coprire il 50% (20 nei centri storici) del fabbisogno di produzione di acs;
17) Obbligo di installazione di impianti fotovoltaici nelle nuove costruzioni (ma il Decreto milleproroghe ha posticipato l'obbligo dei comuni di aggiornare i propri regolamenti edilizi al 1/1/2010).

La bozza di decreto e la relazione illustrativa la trovate nei seguenti link:
Decreto
Relazione